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Wednesday, December 27, 2006

lettera al ministro dell' ambiente di parlamentari, enti ed associazioni sul nuovo ennesimo lucroso tentativo di bidonata

Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, premesso che:



- in data 26 giugno 2006 è stato firmato un protocollo di intesa per la reindustrializzazione del sito di Cengio da parte della Regione Liguria, della Provincia di Savona, il Comune di Cengio, la Società Cengio Sviluppo c.p.a., la Syndial S.p.A. e il Prefetto di Genova, dott. Romano, commissario delegato pro-tempore per la bonifica del sito di rilievo nazionale Cengio-Saliceto;
- in tale accordo vengono assunti impegni che violano palesemente la disciplina riguardante la responsabilità per danni ambientali e la bonifica dei siti contaminati;
- in particolare, all’art. 5.7 di detto accordo viene testualmente affermato che “rimane espressamente inteso che Syndial non sarà, per nessun motivo, chiamato a rispondere di contaminazioni passate o future, che si evidenziassero successivamente al sesto anno dalla certificazione di avvenuta bonifica”, disponendo addirittura che tale termine possa essere ulteriormente ridotto a quattro anni previo consenso tra le parti;
- si deve ricordare, al riguardo, che l’art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, impone in capo al responsabile dell’inquinamento di mettere in opera le misure necessarie di prevenzione entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- a ciò si aggiunga che il citato decreto legislativo nella parte VI, che disciplina il risarcimento del danno ambientale, stabilisce un’esplicita responsabilità in capo a chi cagiona un evento lesivo all’ambiente, disponendo all’art. 304, l’obbligo di intervenire anche laddove un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi;
- pertanto, sia la normativa relativa alla disciplina inerente la bonifica di siti contaminati sia quella più strettamente attinente alla responsabilità per danno ambientale non solo escludono una qualsiasi clausola di impunità a dispetto di quanto riportato in detto accordo, ma addirittura impongono in capo al responsabile un obbligo di intervenire prima ancora che si verifichi un evento lesivo dell’ambiente;
- questo impegno illegittimamente assunto per conto dello Stato da parte del Prefetto di Genova potrebbe comportare conseguenze rilevanti sia di carattere economico che sociale a carico della collettività;
- infatti, laddove dovesse verificarsi un simile pericolo nascerebbe un conflitto di attribuzione degli obblighi a discapito dell’interesse pubblico tutelato;
- si deve ricordare, peraltro, che la sua nomina fu imposta per motivi prettamente politici, non solo senza intesa, ma addirittura contro il volere delle due regioni e contro la volontà della collettività locale, che si manifestò con ricorsi sostenuti in giudizio da oltre 25 enti territoriali locali contro la nomina del prefetto;
- le risorse impegnate per la gestione degli interventi sopra descritti appaiono decisamente eccessive;











per sapere:


- quali iniziative intenda intraprendere per correggere gli errori contenuti nel citato protocollo d’intesa;
- se non ritenga opportuno avviare gli opportuni accertamenti su quanto posto in essere a seguito del protocollo di intesa del 26 giugno, sia sotto il profilo contabile, sia per valutarne l’opportunità nel merito, alla luce degli obiettivi previsti dalla normativa vigente riguardo agli interventi di bonifica;
- se e quali azioni, alla luce delle valutazioni che emergeranno dagli accertamenti di cui al punto precedente, il ministro riterrà utile ed opportuno porre in essere per una corretta gestione degli interventi di bonifica del sito Cengio-Saliceto Valle Bormida



Francescato Grazia
Bonelli Angelo
Cassola Arnold
De Zulueta Tana
Piazza Camillo
Zanella Luana

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